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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLE FONDERIE EUROPEE

Adottate dall'Associazione Nazionale delle Fonderie – ASSOFOND

 

ART. 1  DISPOSIZIONI GENERALI


  1. Le presenti condizioni generali di contratto sono state predisposte sulla base degli usi in vigore nei paesi aderenti al Comitato delle Associazioni Europee di Fonderia. A questo titolo, ciascun paese membro riconosce loro il valore giuridico che il proprio ordinamento attribuisce agli usi professionali. Esse si applicano qualunque sia la nazionalità del Cliente relativamente ai contratti di fornitura di getti di metalli ferrosi e non ferrosi, di getti composti o assemblati, nonch? di prestazioni, consigli e servizi che il Cliente richiede alla Fonderia. Di conseguenza, le condizioni generali costituiscono la base giuridica di detti contratti per tutte le disposizioni che non siano oggetto di specifici accordi scritti.

  2. Le presenti condizioni rendono inoperante qualsiasi clausola contraria in qualsiasi modo formulata dal Cliente, se la Fonderia non l'abbia accettata per iscritto.

  3. Nel caso in cui il Cliente o un gruppo di Clienti decidano di instaurare con le Fonderie loro subfornitrici stretti rapporti di parternariato industriale, le presenti condizioni generali costituiscono la base per predisporre il loro accordo.


ART. 2 OFFERTA E ORDINAZIONE


  1. La richiesta di offerta o l'ordinazione del Cliente devono essere accompagnate dal capitolato tecnico che stabilisce le specifiche atte a definire, sotto ogni aspetto, i getti da realizzare, la natura e le modalità delle ispezioni, i controlli e le prove prescritti per l'accettazione dei getti stessi. La richiesta di offerta, l'ordinazione e il capitolato tecnico sono redatti in forma scritta e il documento, all'occorrenza, può essere accompagnato da un supporto informatico, il quale tuttavia non è che un mezzo di lavoro e di comunicazione che in nessun caso fa fede delle obbligazioni sottoscritte dalla Fonderia.

  2. L'offerta della Fonderia non può esser considerata irrevocabile se non contiene un termine espresso di validità. Quanto precede vale altresì in tutti i casi in cui il Cliente apporti modifiche al capitolato tecnico o ai getti?campione che eventualmente gli siano stati sottoposti per accettazione dalla Fonderia.

  3. La Fonderia è obbligata solo nei termini dell'accettazione espressa della conferma d'ordine del Cliente. L'accettazione deve essere data per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a porre in essere un documento.


ART. 3 PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA


  1. La Fonderia appartiene al settore della subfomitura industriale. Ciò significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonderia che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità. `

Salvo diverso accordo espresso, la Fonderia non progetta Oggetti da essa realizzati.

Tuttavia, la progettazione può essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura industriale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in definitiva la piena responsabilità in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione.



Di conseguenza, ogni proposta della Fonderia accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità. Ciò vale, segnatamente, nel quadro di stretti rapporti di parternariato industriale o di rapporti contrattuali che comportino una fase di sviluppo. In quest'ultimo caso, il contratto di subfornitura deve precisare l'ambito rispettivo di intervento delle parti.

  1. La consegna dei getti non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà della Fonderia su studi di fabbricazione, software, ricerche qualsivoglia e brevetti. II Cliente si impegna conseguentemente à considerare e a tenere riservate informazioni di qualunque natura, scritte ò no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate dalla Fonderia a qualsiasi titolo. Quanto precede vale anche per le soluzione che la Fonderia propone per migliorare la qualità o il costo dei getti, mediante una modifica originale del capitolato tecnico. Se il Cliente le accetta egli deve concordare con la Fonderia le condizioni per il loro utilizzo nell'ambito dell'ordinazione. Analogamente, il prezzo delle attrezzature di fabbricazione previsto dalla Fonderia, siano le stesse realizzate o meno da questa, non comprende il valore della proprietà intellettuale, cioè l'apporto degli studi, dei brevetti o del know?how che la Fonderia abbia utilizzato per la loro messa a punto. Quanto sopra vale altresì per gli eventuali adattamenti che la Fonderia effettui sulle attrezzature fornite dal Cliente al fine di assicurare la buona esecuzione dei getti.

  2. In nessun caso il Cliente può disporre per sè o per altri degli studi della Fonderia o divulgarli, senza averne espressamente acquisito la proprietà.

  3. Il Cliente garantisce la Fonderia contro le conseguenze delle azioni che potrebbero essere intentate da parte di terzi, a causa dell'esecuzione di una ordinazione di getti coperti da diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, marchi o modelli depositati o da diritti di privativa.

  4. Le presenti condizioni generali di contratto non si applicano al caso in cui la Fonderia sia essa sola progettista e produttrice di getti che vende, in tutto o in parte, su catalogo destinato ad ampia clientela.

  5. Le Fonderie d'arte, che richiamano gli impegni assunti nel "Codice di deontologia delle Fonderie d'arte", aderiscono anche alle presenti condizioni generali di contratto che, occorrendo, dovranno essere interpretate alla luce delle "regole d'arte" contenute nel "Codice deontologico delle Fonderie d'arte".


ART. 4 MODELLI E ATTREZZATURE


  1. Quando modelli, casse d'anima, sagome, attrezzature, dispositivi di controllo, ecc. sono forniti dal Cliente, devono evidenziare in modo distinto le marcature, i riferimenti di montaggio o di impiego e devono essere fomiti gratuitamente nel luogo precisato dalla Fonderia. II Cliente assume la responsabilità della perfetta concordanza delle attrezzature con i disegni e il capitolato tecnico. Tuttavia, a richiesta del Cliente,, la Fonderia verifica detta concordanza e si riserva il diritto di fatturare il costo di tali operazioni.. Le spese per le eventuali modifiche, che la Fonderia giudica necessario apportare ai fini di una corretta esecuzione dei getti, sono a carico dei Cliente, preventivamente informato per iscritto. In linea generale e salvo un previo accordo scritto con il Cliente, la Fonderia non garantisce la durata di impiego delle attrezzature. . Inoltre, nel caso in cui le attrezzature siano fomite dal Cliente con disegni e capitolato che non consentano la verifica completa della perfetta concordanza tra questi vari elementi, le forme, le dimensioni e gli spessori dei getti greggi saranno determinati da tali attrezzature. La responsabilità del risultato conseguente è, in tale ipotesi, a carico esclusivo del Cliente, preventivamente informato per iscritto dalla Fondetìa. In ogni caso, se le attrezzature ricevute dalla Fonderia non sono conformi all'impiego che la stessa ha il ragionevole diritto di attendersi, il prezzo dei getti inizialmente convenuto può essere oggetto di richiesta di revisione da parte della Fonderia e l'accordo tra le parti deve avvenire prima di iniziare l'esecuzione dei getti.

  2. Quando è. incaricata dal Cliente di realizzare modelli o attrezzature, la Fonderia li esegue d'accordo con questi, secondo le esigenze della propria tecnica di fabbricazione. I costi della loro realizzazione, sostituzione, riparazione o ripristino, a seguito di usura, 'sono a carico del Cliente e vengono pagati alla Fonderia indipendentemente dalla fornitura dei getti. La Fonderia non può essere tenuta responsabile delle spese di sostituzione delle attrezzature destinate a servire una sola volta, nel caso di scarto del getto imputabile ai normali rischi di fabbricazione. Salvo un preventivo accordo con la Fonderia sulla maggiorazione di prezzo per coprire. tale rischio, il Cliente deve fornire una nuova attrezzatura in sostituzione oppure pagarne l'esecuzione eseguita dalla Fonderia.

  3. La proprietà delle attrezzature e dei relativi disegni appartiene alla Fonderia nel caso in cui si convenga che il Cliente sostiene solo una parte delle spese per la loro esecuzione. Tali spese sotto questa denominazione sono oggetto di distinta fatturazione. In caso contrario, le attrezzature appartengono al Cliente e restano in deposito presso la Fonderia dopo l'esecuzione dell'ordinazione. Esse sono conservate e restituite ai Cliente a sua richiesta, o per iniziativa della Fonderia, nello stato di usura e di invecchiamento sussistenti al momento della restituzione. Tuttavia, il Cliente non può ritornarne in possesso che dopo il pagamento di tutte le somme ancora dovute a qualunque titolo, e quindi anche per studi, brevetti, know?how della Fonderia visti al precedente art. 3 b. Le attrezzature in deposito sono conservate gratuitamente per tre anni a decorrere dall'ultima consegna. Trascorso tale termine il Cliente può ritornarne in possesso fatto salvo il diritto di ritenzione visto al paragrafo precedente. Tuttavia, la Fonderia e il Cliente possono concordare una proroga del deposito e delle sue modalità. In mancanza di accordo, la Fonderia ha il diritto di procedere alla distruzione delle attrezzature, dopo che siano trascorsi tre mesi dalla messa in mora del Cliente rimasta senza effetto, di fatturare le spese di magazzinaggio o di restituire le attrezzature in porto pagato.

  4. La Fonderia si impegna a non utilizzare per conto di terzi le attrezzature che detiene, ne sia o no proprietaria, salva preventiva autorizzazione scritta del Cliente.

  5. Salvo diverso accordo, spetta al Cliente, che ha la completa responsabilità di custodire i modelli e le attrezzature depositati, provvedere ad assicurarli per il deterioramento o la distruzione in fonderia, con rinuncia a qualsiasi azione contro quest’ ultima.


ART. 5 INSERTI


Gli inserti fomiti dal Cliente, destinati a essere incorporati nel getto prima o dopo la fusione, devono essere di qualità ineccepibile e il Cliente ne ha la piena ed esclusiva responsabilità. Essi devono essere consegnati alla sede della Fonderia gratuitamente in porto franco e in quantità sufficiente in relazione ai normali rischi di fabbricazione.


ART. 6 TERMINI DI CONSEGNA


  1. I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell'ordinazione da parte della Fonderia e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati fomiti dal Cliente che ha l'obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari.

  2. La natura dei termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il risarcimento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo.

  3. I termini contrattuali sono prorogati su richiesta della Fonderia, qualora, per qualsiasi causa indipendente dalla sua volontà, sia stata posta nell'impossibilità di rispettare i propri impegni.


ART. 7 CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI


  1. La consegna dei getti si intende sempre effettuata presso la Fonderia, qualunque siano le clausole del contratto di fornitura in merito al pagamento delle spese di trasporto. La consegna avviene con la rimessa diretta della merce al Cliente o la consegna al vettore indicato nel contratto o, in mancanza, al vettore scelto dalla Fonderia. In caso dì assenza di istruzioni sulla destinazione o di impossibilità di spedizione non dipendente dalla volontà della Fonderia, la consegna si considera avvenuta con un semplice avviso di messa a disposizione; in questo caso i getti sono depositati e fatturati, a spese, rischio e pericolo del Cliente. Salvo diverso accordo contenuto nel contratto, a discrezione della Fonderia, sono autorizzate spedizioni parziali.

  2. II trasferimento dei rischi al Cliente avviene al momento della consegna cosi come sopra intesa, nonostante il diritto di riserva di proprietà.




ART. 8 PREZZI


  1. Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali delle forniture sono unitari, tasse escluse, per partenza dalla Fonderia; i getti sono consegnati nello stato indicato dal contratto o, in mancanza di indicazione, greggi di fonderia, sbavati e smaterozzati.

  2. Secondo accordo espresso, i prezzi possono essere:

- sia soggetti a revisione sulla base di formule che tengano conto in particolare, delle variazioni del costo dei materiali, del costo dell'energia, del costo del lavoro e delle spese annesse e collegate all'ordinazione intervenute tra la data del contratto e quella della consegna contrattuale prevista, in mancanza di altre date precisate nel contratto;

- sia mantenuti fermi per un termine convenuto.


ART. 9 PESI


Nel caso particolare di getti venduti a peso, è solo il peso effettivo (rilevato all'uscita dalla Fonderia) che fa fede, in quanto i pesi riportati nell'offerta e nell'ordinazione hanno valore puramente indicativo. .


ART. 10 QUANTITA'


Dal punto di vista. quantitativo il numero di getti da fornire è quello indicato nel contratto e ciò in particolare per i getti formati a mano. Nel caso di produzione di serie è consentita una certa tolleranza sul numero di pezzi prodotti e consegnati, da convenirsi tra la Fonderia e il Cliente durante le trattative. In mancanza di accordo, la tolleranza generalmente ammessa è dei 5% del numero di getti indicato nel contratto.


ART. 11 CONDIZIONI DI PAGAMENTO


  1. I pagamenti vanno effettuati alla sede della Fonderia. I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione.

  2. La mancata restituzione delle tratte con l'accettazione e la domiciliazione bancaria entro sette giorni dal loro invio, il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o . di un diritto reale a carico dell'azienda, comportano di pieno diritto e a scelta della Fonderia, senza necessità di messa in mora:

- sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l'esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna;

- sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso la Fonderia.

  1. Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi al tasso pari a una volta e mezza il tasso di interesse legale. Il Cliente non può rifiutare, in tutto o in parte, per nessuna ragione o pretesa e, in particolare, per diritti di garanzia, il pagamento delle somme dovute alla Fonderia, senza il consenso della stessa.

  2. Nel caso di subfornitura il Cliente della Fonderia subfornitrice si impegna, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in ,materia, a richiedere al proprio Cliente di pagare direttamente le somme dovute alla Fonderia.


ART. 12 – GETTI CAMPIONE, CONTROLLO E ACCETTAZIONE DEI GETTI


Per le ordinazioni di serie il Cliente deve richiedere la fabbricazione di getti campione che gli sono sottoposti dalla Fonderia per accettazione secondo il suo giudizio dopo tutti i necessari controlli e prove. L'accettazione deve essere comunicata dal Cliente alla Fonderia per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a produrre un documento.

In ogni caso ed anche in mancanza di accettazione, la natura e l'estensione dei controlli e delle prove necessarie, le regole e le classi di durezza, le tolleranze di qualsiasi natura devono essere precisate sui disegni e nel capitolato che il Cliente è obbligato ad allegare alla sua richiesta di offerta e devono essere confermate nel contratto stipulato tra la Fonderia ed il Cliente.

Nel caso di produzione di getti compositi o assemblati per saldatura dalla Fonderia, le parti devono delimitare ciascun componente, l'ambito e la natura delle zone di saldatura.

Poiché il fondamento e le modalità dei controlli non distruttivi possono essere definiti soltanto in funzione della concezione dei getti, il Cliente deve sempre precisare, nella sua richiesta di offerta e nella sua ordinazione, i controlli che egli ha deciso, le parti dei getti ad essi destinati, le classi di durezza da applicare e questo per determinare, in particolare, le condizioni per far valere la garanzia definita all'art. 14. In mancanza di un capitolato tecnico relativo ai controlli e alle prove da eseguire sui getti, la Fonderia si limita ad effettuare solo un controllo visivo e dimensionale. I controlli e le prove ritenuti necessari dal Cliente, la loro natura ed estensione sono effettuati a sua richiesta, dalla Fonderia, da lui stesso o da un laboratorio o da altri enti terzi che devono essere indicati non oltre il momento della stipula del contratto. Nel caso in cui sia richiesto un collaudo per l'accettazione, l'estensione e le condizioni di tale collaudo devono essere precisate nel contratto. II prezzo dei controlli e delle prove è generalmente distinto da quello dei getti, ma può esservi incluso se la Fonderia e il Cliente sono d'accordo. Tale prezzo tiene conto dei lavori specifici necessari per ottenere le condizioni indispensabili per la buona esecuzione dei controlli, soprattutto nel caso di controlli non distruttivi. Salvo diverso accordo stabilito nel contratto, il collaudo di accettazione avviene presso la Fonderia, a spese del Cliente, al piú tardi nella settimana successiva all'invio dell'avviso di messa a disposizione per la consegna, spedita dalla Fonderia al Cliente o all'ente incaricato del collaudo. Nel caso di inadempienza del Cliente o dell'ente di controllo, i getti sono depositati dalla Fonderia a spese e rischio del Cliente. Dopo là seconda comunicazione della messa a disposizione da parte della Fonderia rimasta senza effetto nei 15 giorni seguenti al suo invio, il materiale è ritenuto collaudato e la Fonderia ha il diritto di procedere alla sua spedizione e fatturazione. In ogni caso, i controlli e i collaudi sono effettuati nel quadro di norme adeguate, secondo le condizioni definite dai disegni e dal capitolato tecnico, decise dal Cliente e accettate dalla Fonderia.


ART. 13 ASSICURAZIONE QUALITA'


Qualora la produzione sia realizzata nel quadro di un sistema di Assicurazione Qualità, questa condizione deve essere resa nota dal Cliente nella richiesta di offerta e nell'ordinazione e la Fonderia, a sua volta, deve confermarla nella propria offerta e accettazione dell'ordinazione, fatte salve le disposizioni degli articoli precedenti.


ART. 14 RESPONSABILITA' CIVILE E GARANZIA


  1. La Fonderia è tenuta soltanto per le obbligazioni assunte per iscritto, il che significa che essa ha solo ('.obbligo di fornire al Cliente getti conformi ai disegni e alle prescrizioni del capitolato tecnico contrattuale, come sopra definito, o approvati dal Cliente con l'accettazione dei getti campione o dei prototipi. In caso di reclamo dei Cliente riguardante i getti consegnati, la Fonderia si riserva il diritto di esaminarli sul posto.

  2. La garanzia della Fonderia consiste, dopo accordo con il Cliente:

    • o nell'accreditare al Cliente il costo dei getti riconosciuti non conformi ai disegni e al capitolato tecnico contrattuale o ai getti campione accettati dal Cliente stesso;

    • o nel sostituire gratuitamente i getti non conformi;

    • o nell'effettuare, o fare effettuare, la loro riparazione.

I getti che la Fonderia sostituisce danno luogo a un bonifico o a una nota di accredito; i getti sostituiti sono fatturati al medesimo prezzo di quelli da sostituire. La riparazione è effettuata in base a modalità d?cise o accettate dal Cliente.

La Fonderia ne assume il costo qualora si incarichi di effettuarla o deve dare il suo consenso preventivo se il Cliente decide di realizzarla ad un prezzo che avrà fatto conoscere anticipatamente.

La sostituzione o la riparazione dei getti, concordate tra la Fonderia e il Cliente, non modificano il regime della garanzia.

I getti, di cui il Cliente ha ottenuto l'accredito, la sostituzione o la riparazione da parte della Fonderia, sono restituiti alla stessa in porto assegnato e la Fonderia si riserva il diritto di scegliere il trasportatore.

  1. Sotto pena di decadenza dal diritto alla garanzia come sopra definita, il Cliente deve denunciare i vizi constatati e chiedere espressamente la sostituzione o la riparazione dei getti in oggetto nel termine massimo, a decorrere dalla consegna:

    • di 15 giorni per i vizi palesi;

    • dì 6 mesi per i visti occulti, termine ridotto a un mese per le produzioni di serie.

Decorsi questi termini, non è piú accettato alcun reclamo.

La riparazione di getti, effettuata dal Cliente senza l'accordo della Fonderia sul suo fondamento e sul suo costo, comporta la perdita del diritto alla garanzia.

  1. La garanzia e la responsabilità della Fonderia non si estendono in nessun caso:

    • ai danni a cose e persone e, in genere, ai danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego quando il difetto è attribuibile alla progettazione del getto o dell'insieme nel quale esso è incorporato, alle istruzioni di qualunque genere date dal Cliente alla Fonderia o ai trattamenti o modificazioni effettuati sul getto dopo la consegna.

    • ai danni a cose e persone e, in genere, a tutti i danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego, se il Cliente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato industriale perseguito.

    • alle spese delle operazioni che subiscono i getti prima del loro impiego, in particolare trattamenti, lavorazioni meccaniche, controlli atti a rivelare vizi redibitori in base al contratto, se tali spese non sono determinate da colpa grave della Fonderia.

    • alle spese di montaggio, di smontaggio e di ritiro dalla circolazione dei getti da parte del Cliente.


ART. 15 DIRITTO DI RISERVA DI PROPRIETA'


Le forniture dei getti sono effettuate con riserva di proprietà, secondo la legislazione dello Stato in cui si trova la merce al momento del reclamo.

La presente clausola significa che il trasferimento di proprietà della merce consegnata avviene soltanto dopo l'integrale pagamento del prezzo.


ART. 16 GIURISDIZIONE


Le presentì condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall'ordinamento dello Stato della Fonderia. .

Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione.

Qualora una composizione amichevole non venga raggiunta e in assenza di diverso accordo, competente a conoscere delle predette controversie è il Tribunale nella cui circoscrizione la Fonderia ha la propria sede legale, qualunque siano le clausole contrattuali di pagamento convenute, anche nel caso di chiamata in garanzia e di pluralità di difensori.




1 Germania, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera.


2 Le presenti condizioni generali sono depositate all’ Ufficio Usi Professionali del Tribunale del Commercio di Parigi. La versione originale, in lingua francese, fa prova delle stesse

 
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